Lo Statuto
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Lo Statuto

TITOLO 1
COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - ATTIVITA' - DURATA

ART. 1
E' costituita l'Associazione "Avvocatura Indipendente" (A.I.), apartitica e senza fini di lucro, con sede in Firenze, Via Enrico Poggi n. 1, già Associazione Giovani Avvocati e Procuratori - A.G.A.P.. Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto.

ART. 2
L'Associazione "Avvocatura Indipendente", svolgendo la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della normativa comunitaria, tenendo rapporti con le altre associazioni forensi e relative alle altre professioni intellettuali, ha lo scopo:
a)di consentire agli Avvocati e Praticanti Avvocati di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
b)di favorire la preparazione e l'aggiornamento professionale dei soci nonché dell'intera categoria, di adoperarsi affinché gli stessi siano messi nelle condizioni di poter svolgere al meglio ed in modo deontologicamente corretto la professione;
c)di cooperare con le rappresentanze di tutte le libere professioni intellettuali per la difesa e il perseguimento di interessi e obiettivi comuni alle stesse; di favorire un sistema di remunerazione degli avvocati che dovessero versare in stato di indigenza; di adoperarsi per l'esercizio di un serio controllo sull'esercizio della professione conforme ai doveri deontologici;
d) di facilitare l'inserimento dei Giovani Avvocati e Praticanti Avvocati nella vita professionale anche promuovendo legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
e)di promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di categoria;
f)di coordinare, promuovere e potenziare ogni iniziativa che tenda a risolvere problemi professionali e di categoria, e comunque a valorizzare la professione anche mediante la rappresentanza sindacale;
g)di favorire, nello spirito di osservanza dei diritti fondamentali della persona di cui alla Carta Costituzionale, il diritto di azione e di una effettiva difesa anche collettiva, sia in sede giurisdizionale che in occasione di risoluzione alternativa delle controversie, nonché ad un giusto processo che abbia una durata ragionevole;
h)di rafforzare l'immagine della professione forense diffondendo i valori che la sottendono ed operando affinché l'Avvocatura, come ordine autonomo, sia coinvolto stabilmente nell'attività di studio, preparazione e redazione delle norme di legge riguardanti la giustizia nonché nella gestione a tutti i livelli dell'amministrazione della giustizia.

ART. 3
Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 l'A.I. di Firenze:
a)promuoverà, organizzerà e parteciperà ad attività scientifiche e culturali, convegni, studi, conferenze, dibattiti e altre manifestazioni anche aderendo ad iniziative aventi scopi analoghi e partecipando a raggruppamenti di associazioni di categoria, anche di professioni diverse;
b)organizzerà eventi formativi se del caso accreditati dal CNF ovvero dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, utili a favorire l'aggiornamento professionale e, in caso di acceditamento, utili a far assolvere gli obblighi di formazione professionale continua.
c)favorirà i rapporti con le altre associazioni e/o fondazioni forensi e delle altre professioni intellettuali; con le istituzioni giudiziarie, politiche, sociali e culturali;
d)elaborerà e proporrà iniziative o soluzioni anche normative per il miglior funzionamento della giustizia e per il miglior esercizio della professione forense;
e)promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli Associati e, in generale, della categoria anche assumendo l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio di qualsiasi ordine e grado, provvedendo all'uopo alla nomina del difensore, degli appartenenti all'Associazione allorquando detta assistenza, secondo il Comitato Direttivo, realizzi la tutela di interessi dell'intera categoria o di un numero significativo della categoria medesima;
f)costituirà o favorirà la costituzione se del caso di organi di conciliazione, ove e nei limiti in cui la legge li consente e disciplina, tali da poter essere inseriti nelle liste predisposte dai Ministeri competenti; favorirà l'uso della class action ovvero di qualsiasi altra forma di tutela collettiva e alternativa;
g)pubblicherà se del caso una rivista o un notiziario;
h)promuoverà ogni forma di divulgazione della cultura giuridica in qualsiasi forma;
i)promuoverà la reciproca conoscenza fra gli associati anche con attività ricreative, incluse quelle conviviali;
j)favorirà la presenza nelle istituzioni e organismi forensi e giudiziari dei giovani avvocati;
k)promuoverà ogni altra iniziativa ritenuta utile.

ART. 4
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Generale dei soci e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II
SOCI - AMMISSIONE - QUOTE - ESCLUSIONE

ART. 5
Possono essere soci dell'Associazione gli Avvocati e i Praticanti Avvocati iscritti nei registri dei Consigli dell'Ordine della Toscana i quali non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla Legge Professionale e dai principi deontologici.

ART. 6
L'Associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi e soci benemeriti. Sono soci fondatori gli Avvocati e Procuratori intervenuti nell'atto costitutivo. Possono divenire soci effettivi tutti gli Avvocati e Praticanti Avvocati che posseggono i requisiti di cui al precedente art. 5 e che siano in regola con il versamento della quota associativa. Sono soci benemeriti le persone fisiche e gli enti ai quali il Comitato Direttivo deliberi di attribuire tale qualità dopo che essi abbiano versato un contributo determinato dal Comitato Direttivo stesso. Tali soci non prendono parte alle votazioni né possono ricoprire cariche sociali.

ART. 7
Il numero dei soci effettivi è illimitato. La domanda di ammissione deve essere presentata al Comitato Direttivo e deve essere corredata dalla firma di presentazione di almeno un socio effettivo o fondatore. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare se gli sono state mai irrogate sanzioni disciplinari dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza o da altri e comunque, se irrogate, se le stesse sono ancora in corso di esecuzione. Dovrà inoltre dimostrare di essere titolare di una polizza R.C. professionale. L'iscrizione previa ratifica della domanda da parte del Comitato Direttivo decorre dal versamento della quota di iscrizione annuale. Il Comitato Direttivo potrà, con motivato provvedimento, rifiutare l'iscrizione del richiedente quando questi non sia in possesso dei requisiti richiesti . Contro la decisione del Comitato Direttivo è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri mediante atto scritto indirizzato al Presidente del Collegio medesimo.

ART. 8
Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote di partecipazione dei soci, nonché da eventuali contributi versati dai soci o da chicchessia - ma, in tal caso, devono essere accettati dal Comitato Direttivo - nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.

ART. 9
La quota associativa è stabilita annualmente dal Comitato Direttivo dell' Associazione e deve essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale tutti i soci tranne i benemeriti.

ART. 10
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno il Tesoriere predispone il rendiconto per l'anno precedente e il preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti l'Assemblea generale dei soci convocata per deliberare su di essi.

ART. 11
La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza ovvero per esclusione. Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento indirizzando le sue dimissioni al Presidente . Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo del versamento delle quote sociali dell'anno in corso e di quelle arretrate. Il socio effettivo che non versi la quota di sua spettanza entro il termine di cui all'art. 9 e persista in tale omissione per il periodo di un mese successivo alla richiesta a lui rivolta dal Tesoriere perde la qualità di socio per decadenza. Di tale decadenza il Consiglio Direttivo ne prende atto nella riunione immediatamente successiva. La qualità di socio si perde infine per esclusione deliberata dal Comitato Direttivo, il quale ravvisi un comportamento del socio che sia contrario agli scopi ed allo spirito dell'Associazione; ove perda uno dei requisiti di cui all'art. 5; ove abbia rilasciato dichiarazioni infedeli al momento dell'iscrizione ovvero, fermo restando comunque il potere del Consiglio di deliberare sulla sua esclusione, qualora nel corso dell'appartenenza non abbia comunicato all'Associazione l'irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare. Il provvedimento di esclusione viene reso in contraddittorio con l'interessato e può essere impugnato davanti al Collegio dei Probiviri con ricorso da presentarsi nei termini di cui all'art. 7 ultimo paragrafo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari definitive da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza quali la radiazione comporterà l'immediata perdita della qualità di socio per effetto di decadenza; la sospensione si tradurrà immediatamente nella sospensione di tutti i diritti spettanti al socio in forza del presente Statuto per tutta la sua durata.

TITOLO III
ORGANI
ART. 12
Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Comitato Direttivo e, nel suo ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, nonché il Collegio dei Probiviri e nel suo ambito il Presidente. Alle cariche elettive dell'Associazione sono eleggibili tutti i soci effettivi ed i fondatori che siano in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.

SEZIONE I: COMITATO DIRETTIVO
ART. 13
Il Comitato Direttivo agisce per la realizzazione degli scopi sociali ed esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme statutarie. Il Comitato Direttivo assume tutte le deliberazioni relative al normale funzionamento dell'Associazione ed in particolare:
a) determina l'oggetto ed il calendario delle Assemblee e delle manifestazioni organizzate annualmente deliberando a preventivo ed a consuntivo le relative spese;
b) nomina commissioni di studio e di lavoro vigilando sull'effettivo svolgimento dei compiti ad esse assegnati;
c) mantiene gli opportuni contatti con il Consiglio dell'Ordine, con la Fondazione e con gruppi ed associazioni esterne;
d) mantiene gli opportuni contatti con i membri del Consiglio dell'Ordine eletti nella propria lista;
e) vigila sul buon andamento dell'Associazione e può adottare provvedimenti disciplinari a carico degli associati deliberando sull'ammissione ed esclusione dei soci;
f) delibera sul rendiconto e sul preventivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Tutte le deliberazioni del Comitato Direttivo sono impugnabili davanti all'Assemblea nel termine di 30 giorni dietro istanza di almeno un terzo dei soci fondatori od effettivi ovvero di anche uno dei Consiglieri che si sia astenuto, sia stato assente, ovvero dissenziente , per violazione di legge ovvero dello Statuto.

ART. 14
Il Comitato Direttivo è composto da undici membri scelti tra i soci effettivi e fondatori. I membri uscenti sono rieleggibili. Sono eletti membri del Direttivo gli undici candidati i quali riportino il maggior numero di voti espressi dall'Assemblea. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che abbia maggiore anzianità associativa ed in caso di parità risulterà eletto il candidato di maggior anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati altrimenti il più anziano. Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente, da tenersi entro trenta giorni dalle elezioni, il Comitato Direttivo procede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Il Comitato Direttivo è eletto ogni due anni dall'Assemblea Generale. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la partecipazione di almeno sei membri, e comunque è necessaria la presenza del Presidente o del Vice-Presidente. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei membri intervenuti e, in caso di parità, il voto espresso dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente determina la maggioranza. Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente e si riunisce di regola una volta al mese ed ogni altra volta su iniziativa del Presidente medesimo o di due dei suoi membri. Il Segretario provvede personalmente, o tramite un suo incaricato, a redigere il verbale delle riunioni del Direttivo e cura inoltre la regolare tenuta del libro dei soci. Il Tesoriere provvede ad incassare i contributi di cui all'art. 9 e tiene i conti dell'Associazione; compila il bilancio consuntivo annuale e relaziona sull'andamento di cassa; è delegato ai pagamenti ed è abilitato, anche disgiuntamente al Presidente e al Vice-Presidente ad intrattenere rapporti di conto corrente postale e banca senza possibilità di scoperto. Per ogni membro del Comitato Direttivo l'assenza non giustificata di particolari motivi a due riunioni consecutive comporta la censura; successivamente, al verificarsi di un'altre semplice assenza in qualsiasi momento, non giustificata da particolari motivi, si verificherà la decadenza della carica, che dovrà essere constatata e sancita dal Presidente nella prima riunione del Comitato Direttivo successiva all'evento. Qualora nel corso del mandato venissero meno uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato stesso procederà alla loro sostituzione per cooptazione, in base alla lista dei primi non eletti all'ultima elezione del Comitato Direttivo e, in caso di parità di voti, in base alla maggiore anzianità associativa. Ove non sia possibile procedere per cooptazione ovvero qualora venga meno contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo decade l'intero Consiglio e il Presidente convoca urgentemente l'Assemblea per la sua nomina. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Comitato. Il Comitato all'occorrenza provvederà alla nomina del Presidente, del Vice presidente, del Segretario e del Tesoriere che sia venuto meno.

ART. 15
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e con riferimento all'apertura, gestione, chiusura di conti correnti postali o bancari può delegare il potere di firma in via disgiunta anche al Tesoriere e al Vice Presidente; è tenuto, tra gli altri, ai seguenti adempimenti:
a) convoca il Comitato Direttivo almeno una volta al mese e ne presiede le riunioni; trenta giorni prima della scadenza delle cariche sociali deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione dei nuovi organi sociali; deve convocare altresì l'Assemblea in ogni altro caso previsto dallo Stauto ed in particolare almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare sul rendiconto ed il preventivo.
b) sovrintende a tutte le attività dei componenti il Comitato Direttivo, coordinandone i compiti ;
c) vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto;
d) coordina l'attività delle Commissioni di studio e di lavoro.

ART. 16
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e ne fa le funzioni in caso di cessazione anticipata dalla carica fino alla sua rielezione.

SEZIONE II: ASSEMBLEA GENERALE
ART. 17
Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci effettivi e i fondatori in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea Generale deve convocarsi almeno una volta ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo spese per l'anno successivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Comitato Direttivo; inoltre deve convocarsi, alla loro naturale scadenza, per la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; l'assemblea poi si riunisce ogni altra volta che il Comitato Direttivo o il Presidente ritengano opportuno convocarla ed in ogni altro caso ove lo richiedano 1/3 più uno dei soci aventi diritto al voto: la richiesta deve contenere l'Ordine del Giorno. L'Assemblea, espressione della volontà dell'Associazione, è convocata dal Presidente, a mezzo lettera semplice anticipata per fax o e-mail o con altro mezzo che attesti la ricevuta, con preavviso di almeno 15 giorni. Nella lettera di convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno. L'Assemblea Generale, validamente costituita qualora il numero degli intervenuti sia pari a un terzo più uno degli aventi diritto al voto, delibera a maggioranza degli intervenuti sulle questioni dell'Ordine del Giorno ed alla nomina dei membri del Comitato Direttivo. Sono ammesse per il voto non più di due deleghe. Il voto viene espresso in modo palese. L'Assemblea Generale, validamente costituita qualora il quorum degli intervenuti sia pari al 50% più uno degli aventi diritto al voto, delibera invece a maggioranza dei due terzi in merito alle impugnazioni delle delibere del Comitato Direttivo e sulla destituzione di un membro del Comitato Direttivo nei casi di cui all'art. 18 lett. c) nonché sullo scioglimento dell'Associazione. Sono posti all'ordine del giorno della prima successiva Assemblea Generale anche gli eventuali argomenti richiesti da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto pervenuti al Comitato Direttivo prima della sua convocazione.

SEZIONE III: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 18
Il Collegio dei Probiviri è l'organo di controllo dell'Associazione. Esso:
a) giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di non ammissione e di esclusione di soci deliberati dal Comitato Direttivo;
b) dirime tra gli iscritti, con decisione inappellabile, controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi;
c) propone all'Assemblea Generale, che sola può deliberarla, la destituzione dalla carica dei componenti il Comitato Direttivo per violazione di legge, violazione dello Statuto, ovvero qualora vengano meno quei requisiti che comportano la decadenza del socio;
d) nei casi previsti alla lettera c) in caso di inerzia del Comitato Direttivo, può convocare direttamente l'Assemblea;
e) convoca l'Assemblea in caso di inattività del Presidente ovvero del Comitato Direttivo.
ART. 19
Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti nell'Assemblea Generale e scelti solamente tra i soci dell'Associazione successivamente all'elezione dei componenti il Comitato Direttivo. Esso designa nel proprio ambito la carico del Presidente. Delibera a maggioranza dei suoi componenti ed ha il potere di deliberare il proprio regolarmente interno. Il Presidente rappresenta il Collegio lo convoca e lo dirige. I probiviri rimangono in carica per un biennio.

TITOLO IV
COMMISSIONI DI STUDIO
ART. 20
Le commissioni di studio sono organismi incaricati di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria sottoposte al loro esame ritenute di comune interesse per i soci nonché di elaborare relazioni; esse si compongono di un numero dispari di membri scelti tra i soci effettivi dal Comitato Direttivo che nomina anche il Presidente.

TITOLO V
MODIFICHE DI STATUTO E NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 21
Le modifiche dello Statuto vengono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.