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27 Ottobre
2017

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

Firenze, lì 27 ottobre 2017

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE: ANCORA PRECISAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI

(La copertura in caso di attività professionale esercitata in forma collettiva)

Gentili Colleghi, Care Colleghe,

torniamo a parlare di assicurazione dopo che molti di Voi ci hanno contattato al riguardo.

Innanzi tutto come ha già ricordato una Circolare del nostro Consiglio dell’Ordine il fatto nuovo, dopo la proroga dei termini per 30 giorni, è il deliberato preso dal CNF nella seduta amministrativa del 22/09 u.s. e cioè: “l’aggiudicazione alla Compagnia AIG Europe della gara per una polizza assicurativa a condizioni di particolare favore per gli Avvocati e gli Ordini Professionali, sia per la responsabilità professionale che per gli infortuni”.

Due considerazioni importanti: innanzi tutto la previsione di tariffe agevolate per giovani avvocati e secondariamente sconti sui premi per ogni Ordine territoriale in funzione del numero di adesioni alla Convenzione.

La polizza può essere sottoscritta on line collegandosi al web del CNF.

Ci permettiamo di segnalare alcuni (non tutti) aspetti peculiari delle condizioni assicurative:

ultrattività illimitata in caso di cessazione dell’attività; facoltà di reintegro del massimale in caso di liquidazione di danni da parte della Compagnia che abbiano eroso il massimale; copertura contestuale di responsabilità civile e infortuni in adempimento dell’obbligo normativo; estensione delle attività coperte, ad esempio: incarichi di carattere pubblico o giudiziario affidati dall’autorità giudiziaria (curatore, commissario giudiziario, delegato alle vendite ecc.), mediatore, componenti Commissioni Tributarie e rappresentanza dinanzi a queste, amministratore di sostegno, libera docenza o cattedra universitaria; copertura integrale -senza franchigia- dei danni conseguenti alla custodia di documenti, valori e titoli in deposito; copertura dell’eventuale rivalsa INAIL per infortuni subiti dai dipendenti (RCO); copertura per danni involontariamente causati a terzi compresi i clienti per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose conseguenti a fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad ufficio (esclusi collaboratori, dipendenti, praticanti, parenti dell’assicurato, legale rappresentante della società assicurata o socio illimitatamente responsabile, amministratore (RCT); è inoltre prevista la possibilità per gli avvocati iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici di copertura assicurativa per danni erariali conseguenti ad atti commessi nell’esercizio delle loro funzioni; per l’attività professionale esercitata in forma collettiva si prevede che il contraente sia la società o associazione professionale e che la copertura assicurativa valga sia per queste che per i singoli associati o soci, tanto per le attività svolte per conto delle prime, quanto per quelle esercitate come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato della società o associazione. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità tra associati o soci e associazione o società.

***

Un profilo particolare sul quale dovremo sicuramente tornare a riflettere, e a tal proposito stiamo organizzando un evento formativo, riguarda l’esercizio dell’attività in forma societaria e le sue coperture assicurative.

A tal proposito alleghiamo un recente articolo pubblicato su Diritto e Giustizia che affronta la tematica.

Il profilo dell’esercizio professionale in forma collettiva pone tutta una serie di problemi, anche inerenti il rispetto del Codice Deontologico Forense, ed è talmente questione importante che, come avrete notato, è stata inserita tra gli argomenti che saranno trattati nel prossimo convegno di Camaldoli.

Un caro saluto e buon lavoro a tutti.

Avv. Andrea Pesci