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10 Ottobre
2017

LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE: AL VIA DOMANI!

Firenze, lì 10 ottobre 2017

LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE: AL VIA DOMANI!

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,

come tutti sanno domani, 11 ottobre, diventeranno obbligatorie sia l’assicurazione per la responsabilità civile dell’avvocato, sia quella contro gli infortuni.

Pare opportuno ricordare che l’assicurazione per la responsabilità civile è da stipulare, ovvero da adeguare per chi ne sia già munito, secondo i parametri e le condizioni minime del D.M. 22/09/2016.

Ci permettiamo di segnalare, a tal proposito, un’attenta lettura della delibera n. 5, del 4 ottobre 2017, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, che fornisce suggerimenti non trascurabili.

***

Per quanto attiene invece alla responsabilità per infortuni, è logico ritenere che la polizza costituisca un unicum nell’ambito delle assicurazioni obbligatorie per i professionisti: il relativo obbligo deriva, infatti, dalla nostra Legge Professionale n. 247/2012.

Dal combinato disposto dell’art. 12 della suddetta Legge Professionale e degli artt. 4 e 5 del D.M. 22/09/2016 è possibile evidenziare quanto segue:

- l’obbligo di stipula ricade su: “l’avvocato, l’associazione o la società”;

- la polizza deve essere prevista a favore degli avvocati, dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL (l’ultima ipotesi peraltro appare priva di pratica applicazione);

- la copertura deve riguardare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione della stessa, nonché derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale;

- le somme minime da assicurate sono:

morte: € 100.000,00 invalidità permanente: € 100.000,00 inabilità temporanea: € 50,00 al giorno

Per questa tipologia di copertura assicurativa non vi è l’obbligo di informare il cliente ma, tuttavia, è da ritenere sussistente l’obbligo di comunicazione degli estremi (nonché di eventuali variazioni) al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Prova ne sia che l’art. 70, comma 5, del Codice Deontologico Forense, approvato il 31/1/2014, dispone che l’avvocato debba comunicare al proprio Consiglio gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.

E’ quindi opportuno prendere cognizione di tale specifico onere che riguarda entrambi i tipi di polizza sopra indicati.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita a tutti nel ricordare a tutti alcuni suggerimenti che riteniamo quantomeno utili, mi è gradita l’occasione per inviare i miei migliori saluti.

Avv. Andrea Pesci