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01 Marzo
2019

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SULLE RECENTI NORME IN MATERIA DI INEGGIBILITA'

Firenze, lì 1 marzo 2019

ELEZIONI FORENSI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE SULLE RECENTI NORME IN MATERIA DI INEGGIBILITA’

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,

come ricorderete il 31/1 u.s. Vi avevamo dato notizia del perché il rinvio delle elezioni del Consiglio dell’Ordine era giustificato da una situazione di obiettiva incertezza sulla normativa applicabile.

Come avevamo previsto nel predetto comunicato, la questione normativa (ineleggibilità conseguente al doppio mandato consecutivo) è stata poi chiarita dal Parlamento e più precisamente con l’art. 11-quinquies della legge di conversione del Decreto semplificazioni, n. 36/2019.

In buona sostanza tale norma conferma quanto stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nell’ormai famosissima sentenza del dicembre 2018.

Nel suddetto quadro normativo (riassunto per evidenti motivi di brevità del comunicato) si inserisce l’ordinanza 4/2019 del Consiglio Nazionale Forense (che potrete consultare integralmente sul sito del nostro Consiglio dell’Ordine e anche su quello di Avvocatura Indipendente) con la quale:

“Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, la questione costituzionale delle norme di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e all’art. 11-quinquies del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 2019, n. 12;

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”

***

Sarà quindi la Corte Costituzionale a dover stabilire se la legge che prevede l’ineleggibilità per il doppio mandato consecutivo sia costituzionalmente legittima oppure no.

E’ evidente che la decisione del C.N.F. è molto importante e che introduce, dopo che il quadro pareva assestarsi verso una possibile certezza, un elemento di dubbio e di perplessità.

Quel che è certo è che l’ordinanza non sospende l’efficacia della norma approvata dal Parlamento che, a giudizio di chi scrive, deve quindi continuare ad applicarsi e ad essere osservata.

Impossibile al momento, per ragioni di necessaria prudenza e anche per un obbligo di un effettivo approfondimento dei rilievi giuridici contenuti nell’ordinanza del C.N.F., esprimere un parere sulla fondatezza o meno della medesima.

Lo faremo al più presto - ed in questo senso Avvocatura Indipendente si assume un obbligo preciso nei confronti dell’intero Foro - interpellando costituzionalisti di rango nazionale.

Un caro saluto e buon lavoro a tutti.

Avv. Andrea Pesci