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11 Aprile
2018

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Firenze, lì 11 aprile 2018

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI: TANTO RUMORE PER NULLA O PREOCCUPAZIONI (SERIE) PER I PROFESSIONISTI?

Care Colleghe, Gentili Colleghi,

come ben noto a tutti a partire dal 25 maggio 2018 troverà definitiva applicazione il regolamento U.E. n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali che introduce significative novità.

Abbiamo deciso di formulare a Gianluca Gambogi alcune domande per capire che cosa cambierà.

Quali sono le novità introdotte dal regolamento U.E.?

Non v’è dubbio che il regolamento introduca significative novità.

Quelle principali possono così riassumersi: previsione del principio di responsabilizzazione che attribuisce ai titolari del trattamento dei dati personali l’onere di assicurare misure tali da garantire il rispetto del regolamento stesso (e aggiungo che le misure sono soggette a riesame e aggiornamento se necessari); l’istituzione di un registro riguardante proprio le attività di trattamento nel quale sono inserite varie informazioni specificamente indicate dalla normativa; la designazione di un responsabile della protezione dati; l’obbligo di comunicare la violazione dei dati personali all’interessato (comunicazione che deve avvenire senza ingiustificato ritardo).

Gli obblighi di cui sopra ricadono anche sugli Ordini degli Avvocati?

La risposta è nelle indicazioni offerte dal C.N.F. con l’interessante documento del 28 marzo 2018, che consiglio di leggere: applicandosi la normativa a tutti i soggetti, pubblici e privati, è pensabile che valga anche per gli Ordini degli Avvocati in quanto Enti pubblici non economici.

Gli obblighi riguardano anche i singoli iscritti all’albo degli avvocati?

E’ ragionevole ritenere che non tutte le norme riguardino gli avvocati e comunque i professionisti.

Solo alcuni obblighi generali sono riconducibili all’avvocato, mentre altri sono da considerarsi soltanto a carico di coloro che debbono garantire la cosiddetta protezione su larga scala.

Non è un caso infatti che alla luce dei considerando n. 90 e n. 91 del regolamento possa considerarsi per il singolo professionista una esclusione di obblighi che riguardano soltanto quantità di dati incompatibili con quelli trattati da uno studio legale (anche il più significativo per dimensioni e clientela che possa immaginarsi).

In che cosa consiste questa esenzione?

A mio parere, allorquando il regolamento si riferisce alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, al responsabile della protezione dei dati stessi e ai cosiddetti ‘codici di condotta e certificazione’ (argomenti trattati negli artt. 35 e segg. del regolamento), è applicabile solo a soggetti che abbiano a che fare con un trattamento di dati personali a livello regionale, nazionale o addirittura sovranazionale che incidono su un numero vasto (e indeterminato) di soggetti interessati.

Difficile pensare che questo valga per un singolo avvocato e non è un caso che il considerando n. 91 del regolamento espressamente prevede che il trattamento su larga scala non dovrebbe riguardare i dati personali di pazienti o clienti trattati da parte del singolo medico o del singolo avvocato.

E’ possibile prevedere una sorta di vademecum per i Colleghi cosicché possano prepararsi adeguatamente in vista del 28 maggio p.v.?

Senz’altro sì.

Credo peraltro che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, essendo investito anche di oneri propri (cioè di attività che dovrà effettuare come Ente), così come già è stato effettuato per le misure antiriciclaggio, emanerà un documento contenente le linee guida per i propri iscritti al fine di agevolarne il rispetto della normativa.

Segnalo comunque che sul sito del nostro Ordine sono già pubblicate (e quindi possono essere lette da chiunque) le osservazioni della Commissione Privacy del C.N.F. presieduta dalla Collega Carla Secchieri.

***

Nel ringraziare Gianluca per questo primo contributo che è finalizzato a chiarire, nei limiti del possibile, le complesse problematiche in materia di trattamento di dati, anticipiamo a tutti i Colleghi che è in corso di organizzazione un convegno, che si svolgerà tra la fine di maggio e la metà di giugno 2018, quindi in coincidenza con l’entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, nel quale parteciperanno, tra gli altri, anche il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze cosicché possano essere affrontati istituzionalmente gli aspetti che maggiormente interessano i Colleghi.

Pertanto a breve sarà mia cura darvi notizia, con congruo anticipo, della data del convegno e del programma cosicché possiate partecipare numerosi all’evento.

Con i migliori saluti e buon lavoro a tutti.

Avv. Andrea Pesci